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CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE.
Costituzione
1)
Si è costituita l’associazione
senza scopo di lucro denominata “Rete dei Movimenti”.
Scopo Sociale
2)
L’associazione non ha fini di lucro e
si propone le seguenti finalità: favorire la
partecipazione dei cittadini alla vita politica attiva,
promuovendo l’aggregazione e il confronto fra i diversi
movimenti presenti nel paese per affermare una migliore
organizzazione sociale contro ogni forma di esclusione e
illegalità e per l’ampliamento degli spazi
democratici di confronto e proposta.
3)
L’associazione è retta da uno
statuto composto da 18 articoli e allegato al presente atto di
costituzione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4)
Le persone sopra descritte ne costituiscono
il primo nucleo di soci, denominati soci fondatori, i quali
riuniti in assemblea, eleggono gli organi dell’associazione
dei primi cinque anni. Il consiglio direttivo viene formato
dalle persone : Marina Minicuci, Gianfranco Ziccaro, Angela
Maria Carli, Camilla Stola, Simone Zuin, Nicola Tranfaglia, Orio
Zaffanella, Roberto Mastroianni e Loris Mazzetti.
5)
I consiglieri nominati eleggono alla carica
di Presidente Marina Minicuci, alla carica di vice presidente con
funzioni di tesoriere Angela Maria Carli e alla carica di
segretario Gianfranco Ziccaro i quali dichiarano tutti di
accettare la carica. Tutti gli eletti accettano la nomina
dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di
ineleggibilità previste dalla legge.
6)
Il Presidente in qualità di legale
rappresentante dell’associazione, viene autorizzato a
impegnare in tutti gli atti e operazioni il nome
dell’associazione qui costituita.
7)
Tutti gli effetti del presente atto
decorrono da oggi... Aprile 2004
8)
Letto, confermato e sottoscritto a Roma
il...Aprile 2004
Appendice:
quadro normativo
Art. 1 (Costituzione)
1.
E’ costituita l’Associazione
“Rete dei Movimenti” con sede a Roma.
Art. 2 (Ambito di attuazione delle
finalità)
1.
L’Associazione opera in Italia e
all’estero.
Art. 3 (Scopo Sociale)
1.
L’Associazione non ha fini di lucro ed
è una aggregazione polico-culturale di donne e uomini che
si riconoscono nei principi di uguaglianza, della libertà
e della giustizia e della solidarietà sanciti dalla
Costituzione Italiana. L’Associazione si propone di
favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica
attiva, favorendo l’aggregazione e il confronto fra i
diversi movimenti presenti nel paese e nel mondo per affermare
una migliore organizzazione sociale contro ogni forma di
esclusione e di illegalità e per l’ampliamento degli
spazi democratici di confronto e di proposta.
2.
Per il perseguimento degli scopi associativi
generali e di quelli particolari l’Associazione svolgerà
attività direttamente o indirettamente finalizzate e/o
strumentali. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano
le seguenti:
A)
Partecipazione alla vita politica anche
attraverso forme organizzate e conseguentemente alla
partecipazione di campagne elettorali.
B)
Organizzazione di incontri, spettacoli,
forum, mostre, conferenze, dibattiti, tavole rotonde ecc.,
destinati anche alla raccolta di fondi, in tutti i campi del
sapere scientifico, sanitario, giuridico, tecnico, economico,
ambientale, educativo, politico, letterario, cinematografico,
etico, sportivo, turistico, eno-gastronomico e culturale in senso
lato.
C)
Produzione e distribuzione, direttamente o
per conto terzi, di materiale culturale, informativo,
pubblicitario, educativo, realizzato in qualsivoglia modalità
cartacea, telematica, magnetica, digitale, ecc.
D)
Organizzazione e gestione, direttamente o in
collaborazione con terzi, di strutture per il raggiungimento
delle finalità sociali, eventualmente con somministrazione
di alimenti e bevande anche nell’ambito delle iniziative
culturali o presso strutture non aperte el pubblico e riservate
ai Soci dell’Associazione stessa.
E)
Pubblicazione di periodici e/o di studi
specializzati, realizzazione di campagne pubblicitarie sui mezzi
di informazione.
F)
Organizzazione e gestione, direttamente o in
collaborazione con terzi, di strutture scolastiche e formatve
utilizzando finanziamenti pubblici o privati
G)
Potrà svolgere altresì
operazioni a carattere finanziario, compresi l’acquisto di
beni mobili e/o immobili e la stipulazione di mutui, sia attivi
sia passivi, semplici o garantiti da pegno o ipoteca sui beni
dell’Associazione.
Art. 4 (Categorie
Soci)
1. Possono aderire
all’Associazione:
a)
le persone
fisiche, senza discriminazione di sesso, di etnia, di cultura,
sociale, economica, religiosa e politica;
b)
le fondazioni;
c)
le Associazioni pubbliche e private;
d)
le società, anche in forma
cooperativa e consortile;
e)
le organizzazioni sindacali;
che
condividono le finalità dell’Associazione e, essendo
mossi dal medesimo spirito di solidarietà, intendono
impegnarsi per perseguirle. L’Associazione si compone di
Soci suddivisi nelle seguenti categorie:
- Soci Fondatori - Soci Ordinari - Soci
Sostenitori
1.
Tra i Soci vige una disciplina uniforme del
rapporto associativo. E’ esclusa ogni forma di
partecipazione temporanea alla vita dell’Associazione.
2.
L’assunzione della qualifica di Socio
ordinario e dei soci fondatori comporta, per le persone fisiche e
giuridiche che siano ammesse a far parte dell’Associazione,
il sorgere di obblighi di contribuzione, così come
determinati dal Consiglio Direttivo.
3.
Nell’ipotesi in cui i Soci dovessero
proporre specifici rapporti di collaborazione con l’Associazione,
le relative attività saranno regolarmentate da particolari
convenzioni.
4.
La qualità di Socio si perde per
morte, per recesso a norma di legge o per esclusione ai sensi del
successivo articolo 16
Art. 5 (Soci fondatori) (Soci ordinari)
1.
Sono Soci Fondatori coloro che sono
intervenuti alla firma dell’atto costitutivo.
2.
Sono Soci Ordinari le persone fisiche e
giuridiche la cui domanda di ammissione, presentata da almeno tre
soci fondatori, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo che
decide a maggioranza entro trenta giorni dalla presentazione
della domanda stessa.
3.
I Soci Fondatori e i Soci Ordinari godono
dell’elettorato passivo e attivo per tutte le cariche
sociali e partecipano all’Assemblea.
Art. 6 (Soci Sostenitori)
1.
Sono soci sostenitori le persone fisiche e
giuridiche che al fine di collaborare al raggiungimento dello
scopo sociale, pongono ogni anno a disposizione dell’associazione
un contributo economico minimo definito dal Consiglio direttivo.
2.
I Soci Sostenitori sono tenuti informati
delle attività dall’Associazione e partecipano
all’Assemblea senza diritto di voto
Art. 7 (Patrimonio)
1.
Il patrimonio dell’Associazione è
costituito da:
-
i beni mobili e immobili che diverranno di
proprietà dell’Associazione;
-
le contribuzioni, le donazioni, i lasciti,
le sovvenzioni elargiti da parte di persone fisiche o
istituzioni con la specifica destinazione di incrementare il
patrimonio;
-
gli eventuali avanzi di gestione destinati
ad incrementare il patrimonio.
-
partecipazione societarie e investimenti ,
in strumenti finanziari diversi
2.
In caso di scioglimento dell’Associazione,
per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra
organizzazione non lucrativa di utilità sociale, come da
art 3, co. 190, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello
scioglimento.
Art. 8 (Dotazioni finanziarie)
1.
L’Associazione, a titolo
esemplificativo, individua quali canali di finanziamento delle
proprie iniziative:
-
I contributi annuali dei Soci;
-
Le contribuzioni, le donazioni, i lasciti,
le sovvenzioni, elargiti da parte di persone fisiche o
istituzioni con la specifica destinazione di finanziare le
iniziative dell’Associazione;
-
Il ricavato dell’organizzazione di
eventi, forum, manifestazioni corsi e seminari o la
partecipazione ad essi
-
Il ricavato di raccolte pubbliche di fondi
realizzate anche mediante l’offerta.
-
Gestione economiche del patrimonio:
-
Proventi derivanti dalla gestione
diretta di attività , servizi , iniziative e
progetti;
-
Contributi pubblici e privati ;
Ogni altra entrata diversa non sopra menzionata.
Art. 9 (Organi dell’Associazione)
1.
Sono organi dell’Associazione:
-
il Presidente
-
il Consiglio Direttivo
-
l’Assemblea dei Soci
Art. 10 (il Presidente)
1.
Il Presidente è nominato dal
Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, dura
in carica 5 anni e può essere riconfermato.
2.
Il Presidente ha rappresentanza legale
dell’Associazione e può compiere tutti gli atti di
gestione del patrimonio sia mobiliare che immobiliare in nome e
per contro dell’Associazione.
3.
Convoca e presiede l’Assemblea e il
Consiglio Direttivo, sopraintende alle attività
dell’Associazione e all’esecuzione delle delibere
degli organi sociali; in caso di assenza o di impedimento è
sostituito dal Vice- Presidente,
Art. 11 (Il Consiglio Direttivo)
1.
Il Consiglio Direttivo, eletto
dall’Assemblea a scrutinio segreto, è composto da un
numero di Consiglieri compreso da tre a undici. Al suo interno è
nominato il Presidente e il Vice- Presidente.
2.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni
e i membri possono essere confermati nella carica. I Consiglieri
non sono retribuiti.
3.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di
attuare le direttive generali indicate dall’Assemblea e di
promuovere, nell’ambito di tali direttive, ogni iniziativa
diretta al conseguimento dello scopo sociale.
4.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre:
a)
nominare, su proposta del Presidente, un
Segretario, scelto tra i Soci Ordinari, anche se non facente
parte del Consiglio;
b)
assumere tutti i provvedimenti necessari per
l’amministrazione, l’organizzazione e il
funzionamento dell’Associazione e, in particolare,
deliberare il compimento di tutti gli atti di ordinaria
amministrazione necessari o opportuni per il conseguimento dello
scopo sociale;
c)
autorizzare il Presidente a stipulare
speciali convenzioni con enti e istituzioni
d)
predisporre il bilancio preventivo e il
conto consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea
e)
deliberare l’adesione all’Associazione
degli aspiranti nuovi Soci Ordinari e la loro esclusione così
come stabilito dal presente statuto.
f)
Determinare la contribuzione annuale del
socio
5.
Il Consiglio Direttivo è
convocato dal Presidente quando occorre o quando la
convocazione sia richiesta da almeno 2 dei suoi componenti. Le
riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno 3 dei
suoi membri. Le sue decisioni sono prese a maggioranza dai
presenti.
6.
Il Consiglio può delegare a uno o pià
membri, in tutto o in parte, l’esercizio di taluni suoi
poteri, con espressa eccezione di quelli di cui alle lettere b) e
d) del precedente comma 5. Può deliberare, inoltre, il
conferimento a terzi da parte del Presidente di speciali procure
per il compimento di atti o categorie di atti.
7.
I membri del Consiglio Direttivo partecipano
a tutti gli effetti alle attività dell’Assemblea.
Art. 12 (L’Assemblea Generale dei
Soci)
1.
L’Assemblea Generale dei Soci è
costituita dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari.
2.
L’Assemblea è convocata dal
Presidente, di norma una volta l’anno e precisamente entro
il mese di aprile per l’approvazione del bilancio
consuntivo dell’anno precedente e per l’approvazione
del bilancio preventivo dell’anno successivo.
3.
L’Assemblea può essere,
altresì, convocata su richiesta motivata di almeno il 5%
dei Soci aventi diritto al voto.
4.
L’Assemblea ha poteri di indirizzo e
di nomina degli organi sociali e in particolare:
a)
determina le direttive generali per l’azione
da svolgere in relazione allo scopo sociale, discute e delibera
sulle relazioni alle attività sociali
b)
membri del Consiglio Direttivo
c)
approva il bilancio preventvo e consuntivo
d)
approva il regolamento di cui al successivo
art. 18
e)
delibera le modifiche allo stututo nei modi
previsti dal successivo
Art. 12bis (Validità dell'assemblea)
1.
L’Assemblea è valida in prima
convocazione con la presenza della metà pià 1 dei
soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che non può
svolgersi nello stesso giorno della prima, l’Assemblea sarà
valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti. Essa
delibera a maggioranza dei presenti. E’ ammessa la
rappresentanza per delega con il limite di una sola delega per
socio.
Art. 13 (Bilanci e utili)
1.
Gli utili o avanzi di gestione nonché
i fondi, le riserve o il capitale saranno capitalizzati e
utilizzati dall’Associazione per il perseguimento del
proprio scopo istituzionale.
Art.
14 (Modifiche
statutarie)
1.
Le modifiche al presente statuto devono
essere deliberate dall’Assemblea. La relativa deliberazione
è valida in prima convocazione quando siano presenti i ¾
dei Soci e sia raggiunto il voto favorevole dei 2/3 dei votanti;
in seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello
stesso giorno della prima, quando siano presenti 2/3 dei Soci e
sia raggiunto il voto favorevole di almeno l’80% dei
2/3 presenti.
2.
Ogni socio può ricevere una sola
delega.
Art. 15 (Durata dell’Associazione)
1.
La durata dell’Associazione è
illimitata.
2.
Lo scioglimento dell’Associazione non
potrà essere deliberato se non da almeno ¾ dei Soci
aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei Soci Fondatori. Contestualmente allo
scioglimento, l’Assemblea provvederà alla nomina di
uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla
devoluzione dell’eventuale patrimono ad altra Onlus
operante nel settore.
Art. 16 (Esclusione del socio)
Il Consiglio direttivo delibera in merito
all’esclusione del socio per le seguenti motivazioni:
1.
morosità del socio: qualora lo stesso
non abbia provveduto al pagamento della quota annuale stabilita
dal consiglio direttivo, nei termini indicati. Il consiglio
direttivo manderà apposito sollecito per lettera al socio
e qualora questi non adempia nei trenta giorni successivi il
consiglio direttivo provvederà discrezionalmente
all’esclusione del socio
2.
perdita dei requisiti di onorabilità
del socio
3.
per attività in contrasto con le
delibere degli organi associativi, con le disposizioni del
presente statuto o dei regolamenti.
Il
consiglio direttivo delibera con le maggioranze previste nel
presente statuto.
Il socio receduto o escluso non potrà
vantare nessun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 17 (Rinvio alle leggi vigenti)
1.
Per quanto non espressamente previsto dal
presente statuto si fa rinvio alle leggi vigenti.
Art. 18 (Regolamento organico)
1. Mediante apposito regolamento, predisposto dal Consiglio
Direttivo e approvato dall’Assemblea, saranno stabilite le
norme per il funzionamento interno, nonché quelle per
l’assunzione e lo stato giuridico e economico del personale
eventualmente occorrente per le esigenze dell’Associazione.
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